Imbroglio illegale: Il proprietario della proprietà adiacente costruisce indiscretamente una casa in giardino sulla proprietà di qualcun altro.
In una recente sentenza del tribunale, una disputa riguardante una casetta da giardino situata nel giardino del convenuto è stata parzialmente risolta. La casetta da giardino si trova al centro di una controversia, poiché i ricorrenti sostengono che parte di essa si trovi sulla loro proprietà originaria.
Il tribunale ha stabilito una data di scadenza per le rivendicazioni dei ricorrenti al 15 dicembre 2006, poiché la rivendicazione riguarda il tempo di servizio accumulato nel 2006 fino a tale data. Il calcolo delle rivendicazioni deve corrispondere proporzionalmente al periodo dal 1 gennaio al 15 dicembre 2006, piuttosto che all'intero anno civile. Il ricorrente non ha applicato il principio della data corrispondente all'intero anno civile del 2006.
I convenuti, che sostengono che la casetta da giardino è stata costruita in precedenza, nel 2008, invocano la prescrizione e la decadenza delle rivendicazioni. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che la prima parte della denuncia regarding the removal of the garden house is unfounded due to the claim becoming time-barred.
L'opinione degli esperti ottenuta dai ricorrenti dimostra che la casetta da giardino si trova sulla loro proprietà. Di conseguenza, la denuncia è fondata riguardo alla richiesta ausiliaria 2: la situazione creata dalla costruzione della casetta da giardino in parti sulla precedente proprietà dei ricorrenti è illecita.
Il tribunale ha inoltre stabilito che non c'è mancanza di interesse alla tutela giuridica, e che i ricorrenti, agendo come "rappresentanti del processo" per i diritti esteri, stanno proteggendo l'interesse giuridico del titolare effettivo dei diritti, non il loro. La politica sulla privacy per l'iscrizione alla newsletter è stata menzionata ma non ha fornito alcuna nuova informazione di fatto sul caso.
I convenuti sono stati ordinati di tollerare il rimozione della parte della casetta da giardino situata sulla proprietà registrata nel registro fondiario dal proprietario. I ricorrenti richiedono al tribunale di ordinare ai convenuti di rimuovere la parte della casetta da giardino sulla loro proprietà a loro spese e di astenersi dal costruire una casetta da giardino sulla loro proprietà in futuro.
Il tribunale ha stabilito che il processo è ammissibile ma solo parzialmente giustificato, e che i ricorrenti sono ancora autorizzati a rappresentare il loro caso in tribunale nonostante la vendita della proprietà. Il termine di prescrizione per la rivendicazione in questione è di tre anni, a partire dalla fine dell'anno in cui la rivendicazione è sorta e il creditore ne è venuto a conoscenza.
Il caso non sembra essere correlato al fatto che un vicino illumini la casa del convenuto con spot LED, come suggerito in alcuni resoconti. È importante notare che anche se i ricorrenti non erano a conoscenza dei confini legali della proprietà nel 2011, ci sarebbe ancora colpa grave da parte loro.
La sentenza del tribunale rappresenta un passo significativo nella risoluzione della disputa di lunga data tra le due proprietà adiacenti, ciascuna contenente edifici residenziali con giardini annessi. Il caso continuerà mentre i ricorrenti inseguono la loro rivendicazione per la rimozione della casetta da giardino.
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